Il bilancio d'esercizio

Pubblicato da: Daniela il 28/06/2016

Il bilancio d’esercizio è il documento redatto dagli organi amministrativi al termine del periodo amministrativo; con esso si rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e il risultato economico conseguito.

Il bilancio d’esercizio, inscindibilmente composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, deve essere approvato dall’assemblea dei soci (o dal consiglio di sorveglianza).

Il bilancio con i documenti accompagnatori e la delibera di approvazione devono essere depositati presso l’Ufficio del Registro delle Imprese e conservati allo scopo di esibirli agli uffici fiscali, nel caso ve ne sia richiesta.

La trasmissione del bilancio d’esercizio presso l’Ufficio del Registro delle imprese avviene utilizzando il linguaggio XBRL (eXtensible Business Reporting Language) un linguaggio per la comunicazione elettronica delle informazioni economiche attraverso il quale i soggetti interessati ai bilanci (Agenzia delle entrate, banche, ISTAT) possono rielaborare direttamente i dati senza doverli riscrivere.

Il codice civile disciplina il bilancio d’esercizio con un’articolazione che va dal “generale al particolare” in quanto prevede:

  • La clausola generale (art. 2423), costituita dal principio di chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico;
  • I principi (o postulati) di redazione e la struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico (art. 2423 bis e 2423 ter del codice civile);
  • I criteri di valutazione degli elementi che compongono il patrimonio (art. 2426 del codice civile).

Principio della chiarezza: devono essere osservate le disposizione del codice civile che disciplinano la struttura e il contenuto del bilancio.

Rappresentazione veritiera e corretta: richiede lealtà e buona fede, imponendo l’applicazione di regole di valutazioni uniformi nel tempo e coerenti con i criteri stabiliti dal codice civile e interpretati e integrati secondo i principi contabili.

Principi di redazione: sono il principio della prudenza e della continuità dell’attività aziendale e della prevalenza della sostanza sulla forma, della competenza economica dei costi e dei ricavi, della valutazione separata e della costanza dei criteri di valutazione.


Stato patrimoniale e Conto economico

Lo Stato patrimoniale e il Conto economico derivano dalla rielaborazione della situazione contabile redatta al termine dell’esercizio, dopo aver determinato la competenza economica dei costi e dei ricavi.

Entrambi gli schemi devono essere redatti a stati comparati.

Nello Stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) le voci si articolano in tre livelli contrassegnati rispettivamente da lettere maiuscole, numeri romani e numeri arabi.

Gli elementi che compongono il patrimonio sono classificati a seconda:

  • Della destinazione economica degli impieghi nell’attivo;
  • Della provenienza delle fonti di finanziamento nel passivo.

Le poste di rettifica (i fondi ammortamento, il fondo svalutazione crediti e il fondo rischi su crediti) sono portate in diretta detrazioni delle voci dell’attivo cui si riferiscono.

Nel Conto economico (art. 2425 c.c.) le voci sono suddivise su due livelli: i raggruppamenti contrassegnati da lettere maiuscole e le voci indicate con numeri arabi (in alcuni casi articolate in base a lettere minuscole).

Il Conto economico si ottiene dalla Situazione economica; quest’ultima presenta una forma a sezioni divise e una configurazione a costi, ricavi e rimanenze, mentre il Conto economico civilistico ha una configurazione a valori e costi della produzione in quanto redatto in forma scalare, ed è strutturato per aree di gestione con evidenziazione di due risultati intermedi:

  1. La differenza tra valore e costi della produzione, che corrisponde al risultato della gestione caratteristica e della gestione accessoria;
  2. Il risultato prima delle imposte ossia l’utile o la perdita prima di aver sottratto le imposte dirette di competenza dell’esercizio.

Anche in questo caso, le poste di rettifica (resi, ribassi e abbuoni) devono essere portate in diretta detrazione dei ricavi di vendita dei prodotti (se passivi) oppure dei costi di acquisto delle materie (se attivi).

Nota integrativa

Lo Stato patrimoniale e il Conto economico devono essere accompagnati dalla Nota integrativa (art. 2427) che ha lo scopo di favorire l’intelligibilità e la comprensione del bilancio d’esercizio.

La Nota integrativa aggiunge ulteriori informazioni ai dati contabili, motiva le scelte effettuate, illustra i criteri di valutazione adottati, specifica per ciascuna voce delle immobilizzazioni i movimenti intervenuti durante l’esercizio, chiarisce la composizione di alcune voci (per esempio costi di impianto e di ampliamento; i ratei e i risconti), evidenzia le variazioni intervenute nelle voci del patrimonio netto, analizza alcune componenti del Conto economico e fornisce altre informazioni di carattere qualitativo e quantitativo idonee a chiarire i dati contenuti nel bilancio.


Bilancio in forma abbreviata

Il codice civile prevede (art. 2435 bis) la redazione di un bilancio in forma abbreviata, ossia con alcune semplificazioni in tutte e tre le sue parti. Le semplificazioni riguardano principalmente lo Stato patrimoniale, dove è possibile indicare soltanto le voci contrassegnate da lettere maiuscole e numeri romani.

Nel Conto economico le abbreviazioni consistono solo nel raggruppamento di alcune voci e non è richiesta la separata indicazione di plusvalenze e minusvalenze.

Il bilancio in forma abbreviata può essere redatto esclusivamente da società che non abbiano emesso titoli quotati in mercati regolamentari e solamente se nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei limiti di seguito esposti:

-Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: € 4.400.000

-Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000

-Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità


Criteri di valutazione

Il codice civile (art. 2426) prevede il costo come criterio base per la valutazione degli elementi patrimoniali, mentre per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali possono utilizzare il criterio del fair value.

Criterio del costo: il costo è inteso come l’insieme degli oneri che l’impresa ha sostenuto per l’acquisizione o la produzione di un determinato bene.

Fair value: può essere definito come “valore corrente convenzionale”, il cui importo è rappresentato dal corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata o una passività estinta in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.


Art. 2426 del codice civile:

Numero 1 – numero 6: tutte le immobilizzazioni devono essere rilevate al costo, ivi compresi gli oneri accessori ad esse imputabili. Il costo delle immobilizzazioni immateriali e materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro possibilità di utilizzazione futura.

Numero 7: il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell’attivo tra i ratei e risconti e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito.

Numero 8 – numero 8 bis: i crediti devono essere iscritti secondo il valore di presumibile realizzazione; le attività e passività in valuta si rilevano in moneta di conto al cambio del giorno in cui si effettua l’operazione che le genera.

Numero 9 – numero 11: le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dal mercato, se minore.

Numero 12: si riferisce alle attività di importo poco significativo con particolare riferimento ai beni continuamente rinnovabili, i quali possono essere iscritti per più anni mantenendone costante il valore.


Il costo viene considerato il limite massimo alle valutazioni degli elementi del patrimonio, con l’eccezione:

•Dei lavori in corso su ordinazione, i quali possono essere iscritti in bilancio in base ai corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;

•Delle partecipazioni in imprese controllate e collegate che possono essere iscritte in base alla frazione del patrimonio netto (equity method);

•Delle attività finanziarie detenute a scopo di negoziazione e di quelle disponibili per la vendita (per esempio titoli quotati iscritti in CIII Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni) le quali, sia pure con effetti limitati alla sola Nota integrativa, possono essere valutate al fair value.